NORMATIVA
Perizia asseverata: obbligatoria anche sotto 300mila euro per l'iperammortamento
Con il credito d'imposta 4.0 bastava l'autocertificazione sotto 300mila euro. Con l'iperammortamento Transizione 5.0 del 2026 la perizia asseverata serve sempre, qualunque sia il valore del bene. Cosa cambia e chi la firma.
Redazione Tech B2B · 22 agosto 2026
Chi ha comprato un macchinario sotto i 300mila euro negli ultimi anni si è abituato a firmare da solo l’autodichiarazione. Con l’iperammortamento 2026 quella scorciatoia non esiste più.
Perché ti riguarda
Con il vecchio credito d’imposta Transizione 4.0, un investimento sotto i 300mila euro si poteva agevolare con una semplice autodichiarazione del legale rappresentante, senza coinvolgere un tecnico esterno. Con il nuovo iperammortamento del piano Transizione 5.0, in vigore dal 1° gennaio 2026, quella soglia è sparita: la perizia tecnica asseverata serve per qualunque valore del bene. Chi sta pianificando un ordine di macchinari, robot o software di fabbrica pensando di risparmiare il costo del tecnico come faceva fino allo scorso anno rischia di scoprirlo troppo tardi, a consegna già avvenuta.
Cosa dice la norma sulla perizia per l’iperammortamento?
Con il credito d’imposta Industria 4.0, la perizia tecnica asseverata era obbligatoria solo per gli investimenti con costo unitario superiore a 300mila euro; sotto quella cifra bastava un’autodichiarazione del legale rappresentante accompagnata da un’analisi tecnica dei requisiti, come ricostruisce InnovationPost nella sua guida alle differenze tra i tipi di perizia. Con il nuovo iperammortamento della Transizione 5.0, la perizia asseverata diventa obbligatoria a prescindere dall’importo: scompare la semplificazione per i beni di valore più contenuto, secondo l’analisi di Reteagevolazioni sull’iperammortamento 2026. Una PMI che acquista un singolo cobot da 40mila euro rientra quindi nello stesso obbligo documentale di chi investe in una linea da due milioni.
Perizia semplice, asseverata o giurata: qual è la differenza?
Le tre figure non sono intercambiabili. La perizia semplice ha valore legale limitato perché non garantisce la veridicità dei contenuti dichiarati dal tecnico. La perizia asseverata ha un peso diverso: il professionista non si limita a scrivere la relazione, ne giura la veridicità davanti alla propria responsabilità professionale, secondo la ricostruzione di Unid Professional sulle differenze tra i tre tipi di perizia. La perizia giurata sale ancora di livello: va firmata davanti a un pubblico ufficiale, un cancelliere di tribunale o un notaio, ed è la forma più difficile da contestare in un controllo successivo. Per l’iperammortamento 2026 serve la seconda: né la semplice autodichiarazione né il livello massimo della giurata, ma l’asseverazione con responsabilità professionale piena.
Chi può firmare la perizia e cosa deve attestare?
La redazione è riservata a ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, secondo quanto ricostruito da Reteagevolazioni. Il documento deve attestare due cose distinte: che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste dagli allegati della norma per rientrare nel perimetro agevolabile, e che è stato effettivamente interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La sola fattura d’acquisto, anche a fronte di un bene tecnicamente idoneo, non basta senza questo secondo passaggio: l’interconnessione va dimostrata, non presunta.
Quanto costa e quando va commissionata?
Il prezzo di una perizia asseverata non si calcola come percentuale del valore del bene, ma sul tempo stimato per l’attività tecnica: un macchinario semplice e uno complesso richiedono verifiche di ampiezza diversa, indipendentemente dal loro prezzo di listino, come segnala Quadra nella sua guida per chi deve scegliere il perito. Parte del costo copre anche una copertura assicurativa che tipicamente resta valida per l’intero periodo in cui l’investimento può essere oggetto di controllo. Il momento giusto per commissionarla non è a consuntivo, ma quando l’investimento è già definito nei suoi requisiti tecnici: il perito deve poter verificare l’interconnessione a impianto avviato, non su un progetto ancora sulla carta.
Cosa cambia se l’investimento è già in corso?
Con l’utilizzo della piattaforma GSE in forte crescita, il tema riguarda ormai un numero ampio di aziende: al 13 agosto 2026 risultavano presentate quasi 15mila comunicazioni preventive per un totale di 4,75 miliardi di euro di investimenti programmati, secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ripresi da Il Sole 24 Ore. Dal 21 luglio 2026 è inoltre operativa la fase di comunicazione di conferma, che richiede la certificazione del pagamento di almeno il 20% del costo di ogni bene entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE. Per chi ha già trasmesso la comunicazione preventiva, la finestra per organizzare la perizia e il pagamento è quindi già aperta e a scadenza fissa, non a tempo indeterminato.
In pratica:
- Non fare affidamento sulla vecchia soglia dei 300mila euro: sotto l’iperammortamento 2026 la perizia asseverata serve sempre.
- Commissiona la perizia a un ingegnere o perito iscritto all’albo, o a un ente accreditato, e falla coincidere con l’avvenuta interconnessione, non con l’ordine d’acquisto.
- Se hai già inviato la comunicazione preventiva al GSE, conta i 60 giorni dalla notifica di esito positivo per il pagamento del 20% e la comunicazione di conferma.
Scadenza: gli investimenti agevolabili vanno dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, ma ogni comunicazione preventiva accettata apre un proprio termine di 60 giorni per la conferma: è quella data, non il calendario generale della misura, a dover finire in agenda.
Per il quadro completo su aliquote e piattaforma GSE, la guida di riferimento resta l’iperammortamento 2026 spiegato passo per passo. Chi sta valutando anche un retrofit su un impianto esistente trova i criteri per capire se conviene nella guida al retrofit dei macchinari.
Disclaimer: questo articolo è informativo e non sostituisce la consulenza di un tecnico abilitato o di un commercialista sul singolo caso.
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